Art. 3.
(Benessere degli animali).

      1. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di AAA e di TAA è vietato l'impiego di animali selvatici, esotici e di cuccioli.
      2. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
      3. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere

 

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richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e di TAA. Al termine della carriera, o in caso di successiva esclusione dei programmi di AAA e di TAA, agli animali è assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati ed escludendo per gli animali da reddito la macellazione.
      4. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA possono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale o da allevamenti per fini alimentari, purché in possesso dei requisiti definiti dalla Commissione di cui all'articolo 4.