1. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di AAA e di TAA è vietato l'impiego di animali selvatici, esotici e di cuccioli.
2. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
3. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere